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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1963, n. 818

Classificazione fra i comprensori di bonifica montana del bacino del torrente Armea (Imperia) quale ampliamento del comprensorio dell'Argentina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-7-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta a vantata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Imperia in data 15 dicembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Armea, in provincia di Imperia, esteso per ha. 2833, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Argentina;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 4528 in data 4 ottobre 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 3721/ M in data 16 gennaio 1963 del Ministero del tesoro;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il bacino del torrente Armea, in provincia di Imperia, esteso per ha. 2833, delimitato secondo la linea in tinta verde e sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio dell'Argentina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1963

SEGNI RUMOR - SULLO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 106. - VILLA