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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 667

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-6-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e Successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Contabilità nazionale;
Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi Organizzazione aziendale;
Economia e finanza, delle imprese di assicurazione;
Statistica aziendale.
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Vulcanologia;
Biologia marina.
Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche 6 aggiunto quello di "Biologia marina".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche è aggiunto quello di "Vulcanologia".
Art. 130. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di "Orticoltura e floricoltura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 23. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e Successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Contabilità nazionale;
Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi Organizzazione aziendale;
Economia e finanza, delle imprese di assicurazione;
Statistica aziendale.
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Vulcanologia;
Biologia marina.
Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche 6 aggiunto quello di "Biologia marina".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche è aggiunto quello di "Vulcanologia".
Art. 130. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di "Orticoltura e floricoltura".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 23. - VILLA