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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 636

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-5-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 38, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione dell'Istituto di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
Art. 39. - È costituito presso la Facoltà di giurisprudenza l'Istituto di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
L'Istituto raggruppa le cattedre di: Diritto amministrativo;
Contabilità di Stato; Scienza e tecnica della organizzazione amministrativa; Diritto processuale amministrativo; Diritto degli Enti locali.
Art. 40. - L'Istituto ha il fine di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca del campo delle discipline che ad esso fanno capo.
A tale scopo disporrà di una biblioteca specializzata che, coordinata con quella della Facoltà, funzionerà come una filiazione di essa.
L'Istituto organizza corsi di informazione e di aggiornamento, congressi, e cicli di conferenze. Provvede altresì a curare pubblicazioni e raccolte di materiale didattico e scientifico.
Art. 41. - Direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di Diritto amministrativo e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale di Diritto amministrativo.
Art. 42. - L'istituto utilizza il personale assegnato alle singole cattedre e quello che eventualmente gli fosse messo a disposizione dell'Amministrazione universitaria.
Art. 43. - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi altresì, gli studenti ed i laureati di altre Facoltà che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.
Art. 44. - Il direttore rilascia, su richiesta, allo iscritto che abbia frequentato con apprezzabili risultati l'istituto per almeno sei mesi, un attestato degli studi compiuti.
Art. 45. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite dal Consiglio della Facoltà con le modalità che da esso saranno stabilite ed in base alle disposizioni degli Enti pubblici e privati che abbiano concorso al finanziamento delle borse.
Art. 46. - Il regolamento interno dell'Istituto è emanato dal direttore, ed approvato dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 12 - VILLA