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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 610

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-5-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica; istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:
10) Chimica farmaceutica applicata;
11) Microbiologia industriale farmaceutica.

L'art. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in Scienze naturali, in Scienze biologiche ed in Chimica.
La durata del corso degli studi è di quattro anni per le lauree in Scienze naturali e in Scienze biologiche e di cinque per la laurea in Chimica.
Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.
Possono essere ammessi, inoltre, i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni.
Gli articoli 68, 69 relativi al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Chimica sono abrogati e sostituiti con il seguente nuovo ordinamento.

Art. 68. - Il corso degli studi per la laurea in Chimica è diviso in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Fisica sperimentale (biennale);
5) Esercitazioni di matematiche (biennale);
6) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
7) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
8) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
9) Esercitazioni di fisica sperimentale;
10) Chimica analitica;
11) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

Triennio di studi di applicazione

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico ed inorganico chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) Chimica-fisica (biennale);
2) Esercitazioni di chimica-fisica (biennale);
3) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) Chimica organica industriale;
(*) 5) Chimica biologica;
(*) 6) Chimica farmaceutica;
(*) 7) Farmacologia;
(*) 8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
(*) 9) Chimica agraria;
(*) 10) Elettrochimica;
11) Storia della chimica;
12) Scienza dell'alimentazione;
13) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
14) Merceologia (chimica merceologica);
15) Chimica teorica;
16) Strutturistica chimica;
17) Analisi chimica strumentale;
18) Chimica macromolecolare;
19) Radiochimica;
20) Chimica organica superiore;
21) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
22) Spettroscopia molecolare.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di staticagrafica;
(*) 4) Fisica superiore;
(*) 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) Elettrochimica;
7) Scienza dei metalli;
8) Geochimica;
(*) 9) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 10) Spettroscopia;
(*) 11) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 12) Chimica industriale;
13) Storia della chimica;
14) Chimica teorica;
15) Strutturistica chimica;
16) Analisi chimica strumentale;
17) Chimica macromolecolare;
18) Radiochimica;
19) Chimica statistica;
20) Chimica quantistica;
21) Chimica inorganica superiore;
22) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
23) Complementi di matematiche (corso speciale per chimici).

I tre insegnamenti complementari di "Analisi matematica", di "Geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "Meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "Istituzioni di matematiche" (biennale).
Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli emami in tutti gli sinsegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito.
I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.
La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 69. - Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.
Il Consiglio di Facoltà deciderà altresì sugli esami e le frequenze che possono essere convalidate.

L'art. 70 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 100. - VILLA