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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 551

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-5-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36, è modificato nel senso che l'Istituto di "Politica economica" annesso alla Facoltà di economia e commercio è soppresso; mentre sono istituiti i due seguenti Istituti:
"Istituto di Politica economica e finanziaria";
"Istituto di Economia e politica agraria".
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di "Diritto tributario" e di "Tecnica dei crediti speciali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 36. - VILLA