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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 550

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-5-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1928, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.
Fanno parte dell'Istituto universitario il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia della architettura, l'istituto di Urbanistica e l'Istituto di Tecnologia.
Il laboratorio di Scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attività di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.
L'Istituto di Storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e secondo scambio culturale con l'estero.
L'Istituto di Urbanistica ha lo scopo di approfondire la ricerca già svolta nel campo dell'insegnamento specie per ciò che riguarda la pianificazione urbanistica territoriale, i piani regolatori comunali e la storia delle città.
L'Istituto di Tecnologia ha il compito di approfondire i nessi tra le esigenze della progettazione architettonica intesa nel senso figurativo e funzionale e la tecnica delle strutture, con cui viene realizzata nello spazio, considerata nel complesso di ossature portanti e di elementi di completamento.
Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia dell'architettura e l'Istituto di Urbanistica sono diretti dal professore di ruolo della materia o di materia affine e l'Istituto di Tecnologia è diretto da un professore di ruolo di materie compositive.
I direttori sono designati dal Consiglio di Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 37. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge e 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1928, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.
Fanno parte dell'Istituto universitario il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia della architettura, l'istituto di Urbanistica e l'Istituto di Tecnologia.
Il laboratorio di Scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attività di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.
L'Istituto di Storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e secondo scambio culturale con l'estero.
L'Istituto di Urbanistica ha lo scopo di approfondire la ricerca già svolta nel campo dell'insegnamento specie per ciò che riguarda la pianificazione urbanistica territoriale, i piani regolatori comunali e la storia delle città.
L'Istituto di Tecnologia ha il compito di approfondire i nessi tra le esigenze della progettazione architettonica intesa nel senso figurativo e funzionale e la tecnica delle strutture, con cui viene realizzata nello spazio, considerata nel complesso di ossature portanti e di elementi di completamento.
Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia dell'architettura e l'Istituto di Urbanistica sono diretti dal professore di ruolo della materia o di materia affine e l'Istituto di Tecnologia è diretto da un professore di ruolo di materie compositive.
I direttori sono designati dal Consiglio di Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 37. - VILLA