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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 416

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico dello, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1532;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti quelli di "Storia della critica d'arte", "Storia del cristianesimo" e "Storia della filosofia antica".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di "Psicologia sperimentale", "Storia del cristianesimo" "Filosofia della religione" e "Psicologia dell'età evolutiva".
Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: "Storia della critica d'arte"
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Idrologia medica;
Dopo l'art. 187 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in urologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Urologia
Art. 188. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Urologia ha la durata di anni tre.
La Scuola non può accogliere più di cinque iscritti per ciascun anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
Anatomia ed Embriologia dell'apparato urinario
Fisiologia speciale dell'apparato urinario;
Semeiotica speciale dell'apparato urinario;
Radiologia dell'apparato urinario;
Endoscopia (biennale).
2° anno:
Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Endoscopia (biennale);
Ginecologia speciale;
Terapia e corso di operazioni (biennale).
3° anno:
Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Terapia chirurgica dell'apparato urinario (biennale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 66. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico dello, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1532;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti quelli di "Storia della critica d'arte", "Storia del cristianesimo" e "Storia della filosofia antica".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di "Psicologia sperimentale", "Storia del cristianesimo" "Filosofia della religione" e "Psicologia dell'età evolutiva".
Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: "Storia della critica d'arte"
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Idrologia medica;
Dopo l'art. 187 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in urologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Urologia
Art. 188. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Urologia ha la durata di anni tre.
La Scuola non può accogliere più di cinque iscritti per ciascun anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
Anatomia ed Embriologia dell'apparato urinario
Fisiologia speciale dell'apparato urinario;
Semeiotica speciale dell'apparato urinario;
Radiologia dell'apparato urinario;
Endoscopia (biennale).
2° anno:
Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Endoscopia (biennale);
Ginecologia speciale;
Terapia e corso di operazioni (biennale).
3° anno:
Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Terapia chirurgica dell'apparato urinario (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 66. - VILLA