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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 369

Modifiche allo statuto della Banca d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1963
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto-legge  12  marzo 1936, n. 375, convertito
nella  legge  7  marzo  1938,  n.  141, e successive modificazioni ed
aggiunte;
  Visto  il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne
approvato lo statuto della Banca di Italia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n.
482, con il quale lo stesso statuto venne modificato;
  Vista  la  legge  12  dicembre  1962,  n.  1715, con la quale viene
elevato  di uno il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio
superiore  della Banca d'Italia, da nominarsi dall'Assemblea generale
dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari;
  Vista    la    deliberazione   adottata   dall'assemblea   generale
straordinaria  dei  partecipanti  della  Banca  d'Italia  in  data 22
settembre 1960;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con
sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067,
e modificato con il decreto del presidente della Repubblica 19 aprile
1948, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:
    all'art. 2, comma terzo, e' aggiunta la parola "Cagliari" dopo la
parola "Bologna";
    all'art.  17,  comma  primo,  il numero "12" e' sostituito con il
numero "13";
    allo  stesso  art.  17,  comma  terzo, le parole "per un terzo in
ciascun  anno"  sono  sostituite con le parole "in ragione di quattro
per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno";
    gli articoli 59 e 60 sono soppressi;
    all'art.  63,  comma  primo  dopo  le parole "devono essere" sono
aggiunte le parole "cittadini italiani e";
    al medesimo art. 63 il comma secondo e' soppresso.
  In  dipendenza  della  soppressione  degli  articoli  59  e  60 che
costituiscono  il  titolo  V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68
assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo
V.