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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2058

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-4-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"Gerontologia";
"Reumatologia";
"Chemioterapia";
"Statistica medica e biometria";
"Virologia applicata alla epidemiologia".
L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.
Scuola di specializzazione in Radiologia
Art. 135. - La durata del corso è di tre anni. Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia.
2° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia;
Medicina nucleare.
3° Anno:
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radioterapia con alte energie;
Medicina nucleare;
Patologia da radiazioni e protezioni.
È obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia.
Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica e semeiotica;
3) Diagnostica radiologica;
4) Radiobiologia e radioterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"Gerontologia";
"Reumatologia";
"Chemioterapia";
"Statistica medica e biometria";
"Virologia applicata alla epidemiologia".
L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.

Scuola di specializzazione in Radiologia

Art. 135. - La durata del corso è di tre anni. Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia.
2° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia;
Medicina nucleare.
3° Anno:
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radioterapia con alte energie;
Medicina nucleare;
Patologia da radiazioni e protezioni.
È obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia.
Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica e semeiotica;
3) Diagnostica radiologica;
4) Radiobiologia e radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA