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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. 1875

Attuazione dell'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia.

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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-2-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, e che con l'art. 3 conferisce al Governo la delega ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art. 1 della citata legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi;
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sud valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 26 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ad seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1967, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 26 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al vigente regime daziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I e n. 8.04-B-II, importati dalla Grecia in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.
Dalla stessa data per i prodotti compresi nelle sezioni, nei capitoli e nelle voci della tariffa doganale, indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, importati dalla Grecia, si applicano i dazi previsti per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai prescritti certificati, ad esclusione dei prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per i quali restano applicabili i dazi previsti per le provenienze da Paesi estranei alla stessa Comunità.