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LEGGE 5 novembre 1962, n. 1695

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-1-1963
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali,   i   sottufficiali   ed   i  militari  di  truppa
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza  sono  sottoposti  a  valutazione mediante la compilazione di
documenti caratteristici.
  La  valutazione  si  effettua  per periodi non superiori all'anno e
negli  altri  casi  indicati  dal  regolamento per gli ufficiali ed i
sottufficiali;  all'atto  del congedo e negli altri casi indicati dal
regolamento per i militari di truppa.
  I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa,
dal  rapporto  informativo  e  dal  foglio  di  comunicazione per gli
ufficiali  ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio
valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.