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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1644

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-12-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 53. relativo al corso di laurea in Chimica è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Chimica generale e inorganica" di "Chimica organica" di "Istituzioni di matematica" di "Esercitazioni di matematiche" e di "Esercitazioni di Chimica fisica" comportano un esame alla fine di ogni anno anziché alla fine del biennio".
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di "Geologia stratigrafica" .
Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: "L'esame biennale di "Fisica sperimentale" importa un esame alla fine di ogni anno anzicchè alla fine del biennio" .
Art. 69, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche, è abrogato sostituito dal seguente: o L'esame di laurea mi Scienze geologiche consta di due parti di cui la prima precede la seconda, ma non con carattere prelusivo.
La prima parte consiste in:
a) esame di cultura generale nelle Scienze geologiche;
b) prova pratica di riconoscimento di minerali, fossili e rocce;
c) presentazione di un rilevamento geologico originale.
La seconda parte consiste nella discussione di una dissertazione scritta, e di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quella in cui verte la dissertazione scritta.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami delle materie fondamentali ed almeno quattro delle complementari".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 66. - VILLA