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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1541

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Agli insegnanti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
21) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
22) Organizzazione internazionale.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
24) Radiobiologia.
Dopo l'art. 134, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione di un Seminario di architettura annesso alla Facoltà di architettura, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 135. - Alla Facoltà di architettura è annesso un Seminario di architettura.
Il Seminario ha la sua sede nei locali della Facoltà di architettura.
Art. 136. - Il Seminario si propone i seguenti scopi:
a) dirigere ed assistere i giovani che intendono dedicarsi allo studio dell'architettura;
b) svolgere in genere ogni attività rivolta al progresso dell'architettura e degli studi relativi.
Art. 137 - Il Seminario svolge la sua attività come appresso:
a) conferenze tenute dai professori e da assistenti della Facoltà o di altri Istituti di istruzione superiore o da, chiunque sia interessato ai problemi dell'architettura, su questioni di critica storica, di metodologia e di evoluzione dell'architettura;
b) conferenze tenute da studenti con la guida di professori della Facoltà;
c) discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o particolari di moderne ricerche.
Art. 138. - Possono prendere parte al Seminario:
a) i professori e gli assistenti della Facoltà di architettura e gli accademici dell'Accademia fiorentina delle arti del disegno;
b) i laureati in architettura presso la Facoltà di architettura di Firenze;
c) gli studenti iscritti alla Facoltà;
d) tutti coloro che ai interessano allo studio dell'architettura e che abbiano ottenuto il motivato consenso del direttore.
Art. 139. - La direzione e la vigilanza del Seminario è affidata a professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Facoltà, uno dei quali viene scelto dal Consiglio di facoltà per la durata di un biennio, come direttore: questi è coadiuvato da un Comitato consultivo, nominato dal Consiglio di facoltà entro le categorie a) e b) dell'articolo precedente.
Art. 140. - Le conferenze del Seminario di particolare interesse possono essere raccolte e pubblicate.
Art. 141. - Il rettore può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del Seminario, conforme le modalità del regolamento interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 86 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935; n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953 n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. - Agli insegnanti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
21) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
22) Organizzazione internazionale.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
24) Radiobiologia.
Dopo l'art. 134, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione di un Seminario di architettura annesso alla Facoltà di architettura, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 135. - Alla Facoltà di architettura è annesso un Seminario di architettura.
Il Seminario ha la sua sede nei locali della Facoltà di architettura.
Art. 136. - Il Seminario si propone i seguenti scopi:
a) dirigere ed assistere i giovani che intendono dedicarsi allo studio dell'architettura;
b) svolgere in genere ogni attività rivolta al progresso dell'architettura e degli studi relativi.
Art. 137 - Il Seminario svolge la sua attività come appresso:
a) conferenze tenute dai professori e da assistenti della Facoltà o di altri Istituti di istruzione superiore o da, chiunque sia interessato ai problemi dell'architettura, su questioni di critica storica, di metodologia e di evoluzione dell'architettura;
b) conferenze tenute da studenti con la guida di professori della Facoltà;
c) discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o particolari di moderne ricerche.
Art. 138. - Possono prendere parte al Seminario:
a) i professori e gli assistenti della Facoltà di architettura e gli accademici dell'Accademia fiorentina delle arti del disegno;
b) i laureati in architettura presso la Facoltà di architettura di Firenze;
c) gli studenti iscritti alla Facoltà;
d) tutti coloro che ai interessano allo studio dell'architettura e che abbiano ottenuto il motivato consenso del direttore.
Art. 139. - La direzione e la vigilanza del Seminario è affidata a professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Facoltà, uno dei quali viene scelto dal Consiglio di facoltà per la durata di un biennio, come direttore: questi è coadiuvato da un Comitato consultivo, nominato dal Consiglio di facoltà entro le categorie a) e b) dell'articolo precedente.
Art. 140. - Le conferenze del Seminario di particolare interesse possono essere raccolte e pubblicate.
Art. 141. - Il rettore può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del Seminario, conforme le modalità del regolamento interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962

Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 86 - VILLA