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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. 1471

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-11-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:
10) Organizzazione internazionale.
All'art. 27, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze politiche è aggiunto il seguente nuovo comma concernente l'istituzione dell'Istituto di Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici:
Art. 27. - "Alla Facoltà è annesso un Istituto di Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.
L'Istituto è diretto dal professore titolare di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici".
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
14) Genetica medica;
15) Semeiotica chirurgica.
Art. 50. - Alle propedeuticità già esistenti per il corso di laurea in farmacia dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"L'esame di Chimica biologica non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di Chimica organica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dette leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1962

Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 63. - VILLA