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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962, n. 1345

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-9-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 70. - Al secondo anno del biennio del Corso di studi per la laurea in ingegneria civile - per tutte e tre le sezioni: edile, idraulica e trasporti - l'insegnamento di "Materie giuridiche" è sostituito da quello di "Geologia e geologia applicata".
Al quarto anno dello stesso Corso di laurea - per tutte e tre le sezioni - l'insegnamento di "Geologia e geologia applicata" è sostituito da quello di "Materie giuridiche".
L'insegnamento di "Chimica siderurgica" dell'indirizzo siderurgico del Corso di studi per la laurea in ingegneria meccanica viene soppresso e sostituito dall'insegnamento di "Siderurgia".
L'elenco degli insegnamenti rispettivamente del quarto e quinto anno del Corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso e sostituito dal seguente:
IV Anno:
17) Macchine a);
18) Elettrotecnica a);
19) Principi di ingegneria chimica a);
20) Chimica industriale a);
21) Chimica analitica b);
22) Misure fisico-tecniche e controlli b);
23) Chimica e tecnologie dei combustibili b).
V Anno:
24) Impianti chimici a);
25) Economia ed organizzazione industriale b);
26) Gruppi di materie secondo gli indirizzi c);
27) a scelta dello studente c);
28) c);
29) c).
Nello stesso Corso di laurea gli indirizzi Chimico industriale e Petrolchimico con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti Indirizzo chimico industriale inorganico:
26) Tecnologia chimico-organiche c);
27) Tecnologie chimico-inorganiche c);
28) Ceramiche, refrattari ed affini c);
29) Elettrochimica c).
Indirizzo chimico industriale organico e petrolchimico:
26) Tecnologie chimico-organiche c);
27) Petrolchimica c);
28) Impianti petrolchimici c);
29) Giacimenti petroliferi e di gas combustibili c).
Indirizzo siderurgico:
26) Siderurgia c);
27) Tecnologie dei metalli c);
28) Ceramiche, refrattari ed affini c);
29) Impianti meccanici c).
Nel Corso di studi per la laurea in ingegneria navale e meccanica gli insegnamenti dell'indirizzo I sono soppressi e sostituiti dai segmenti:
Indirizzo I:
29) Complementi di Architettura navale c);
30) Cantieri navali c).
Nello stesso Corso di laurea viene aggiunto un terzo indirizzo con i seguenti insegnamenti:
Indirizzo III:
29) Tecnica dei reattori nucleari c);
30) Propulsione navale nucleare c).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1932

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 87. - VILLA