stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1246

Norme sul trattamento economico e normativo delle guardie giurate addette alle riserve di caccia delle province di Como, Milano, Varese e Novara.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo 30 marzo 1960, per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricola e l'Unione Provinciale Sindacale Lavoratori - Federazione Lavoratori dell'Agricoltura - C.I.S.L. -;
Visto, per le province di Milano e Varese, il contratto collettivo 2 aprile 1960, per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia, stipulato tra l'Ente Produttori Selvaggina di Milano e la Liberterra Provinciale di Milano e Varese - C.I.S.L. -,la Federbraccianti di Milano e Varese, l'Unione italiana del Lavoro di Milano e Varese;
Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 6 luglio 1950, per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia, stipulato tra l'Ente Provinciale Produttori Selvaggina e la C.I.S.L.-Liberterra, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Como, in data 12 luglio 1961, n. 41 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente alle guardie giurate addette alle riserve di caccia:
per la provincia di Como, il contratto collettivo 30 marzo 1960; per le province di Milano e Varese, il contratto collettivo 2 aprile 1960;
per la provincia di Novara, il contratto collettivo 6 luglio 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie giurate addette alle riserve di caccia delle province di Como, Milano, Varese, Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 28. - VILLA