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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1244

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Avellino, Napoli e Salerno.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;
Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Generale Commercianti e Rappresentanti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, la Unione italiana del Lavoro, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Visti, per la provincia di Napoli: il contratto collettivo integrativo 16 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Generale dei Commercianti e Rappresentanti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. - al quale ha aderito, in data 31 marzo 1959, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind -; l'accordo collettivo integrativo 19 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Napoletana Autonoma Esercenti Macellai e il Sindacato Dipendenti Macellerie ed Affini; l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Commercianti Alimentaristi al Dettaglio e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio e Affini - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale dei Dipendenti del Commercio - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 7 della provincia di Avellino, in data 20 settembre 1960, n. 3, in data 8 febbraio 1960, n. 22 e n. 24 in data 24 maggio 1960, n. 28 in data 3 agosto 1960, della provincia di Napoli, n. 6 della provincia di Salerno, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende commerciali;
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 16 dicembre 1958, relativo al personale dipendente dalle aziende commerciali, l'accordo collettivo integrativo 19 febbraio 1959, relativo al personale non impiegatizio dipendente dalle macellerie, rivendite di pollame e selvaggina, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da esercenti vendite al dettaglio di generi alimentari;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, per le province di Avellino, Napoli e Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 25. - VILLA