stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1224

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituiti di cura privati;
Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sezione Provinciale - e i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura della C.I.S.L., della C.G.I.L. e della U.I.L. e, in pari data, tra la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e il Sindacato Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 11. - VILLA