stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1223

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;
Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 novembre 1945, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Firenze in data 14 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti, per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 5. - VILLA