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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1199

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione ed autotrasporti della provincia di Bologna.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955 sulla indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, stipulato tra l'Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L., il Sindacato Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni ed autotrasporti della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, iL Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 18. - VILLA