stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1177

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo 7 giugno 1954, relativo alla forfettizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Settore Terra della C.I.S.L. -; ai quale ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relativa tabella, per i lavoratori agricoli avventizi;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relativa tabella, per i lavoratori agricoli accordati;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, e relative tabelle, per i salariati fissi dell'agricoltura; stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; ai quali ha aderito, in data 12 ottobre 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.
-;
- il contratto collettivo 19 luglio 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la C.I.S.L.-Terra, la Federterra - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e n. 41 della provincia di Venezia, rispettivamente in data 30 aprile 1961 e 26 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo 7 giugno 1954, relativo alla forfettizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli accordati;
- il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura;
- il contratto collettivo 19 luglio 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 39. - VILLA