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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1176

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli e del compartecipanti della provincia di Ferrara.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-9-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega n Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Ferrara:
- l'accordo collettivo 5 agosto 1948, per i lavoratori addetti alla lavorazione della canapa a lotti, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti - Confederterra - e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Fissi;
- l'accordo collettivo 22 giugno 1950, e relativo allegato, per i compartecipanti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, l'Unione Provinciale Braccianti - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori della Terra;
- il contratto collettivo 11 luglio 1951, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1953, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'A.P.P.I.A., la F.A.P.A. e la Federbraccianti Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.-Terra Provinciale;
- l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per i lavoratori agricoli, stipulato tra la Confederazione Generale italiana dell'Agricoltura, l'Associazione Agricoltori, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
- il contratto collettivo 22 aprile 1955, per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, la Unione Provinciale Braccianti - C.I.S.L.; al quale, in data 25 settembre 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 22 settembre 1955, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate, la U.I.L.-Terra Provinciale, il Sindacato Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Specializzate - F.I.S.B.A. -;
- l'accordo collettivo 31 luglio 1957, e relativo allegato, per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Autonoma Produttori Agricoli e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, l'Unione Sindacale Provinciale-C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale-U.I.L.;
- l'accordo collettivo 29 giugno 1958, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate, la U.I.L.Terra Provinciale, il Sindacato Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Specializzate-F.I.S.B.A.; al quale, in data 25 settembre 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 13 maggio 1959, per i lavoratori agricoli, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo 29 giugno 1958 che precede;
- il contratto collettivo 8 settembre 1954, per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole, stipulato tra l'Associazione Provinciali Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Di retti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi e Maestranze Specializzate della Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.L.-Terra Provinciale, la U.I.L.-Terra Provinciale; al quale, in data 25 settembre 1958, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.A.L. -;
- il contratto collettivo 28 settembre 1959, per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto collettivo 8 settembre 1954 che precede;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Ferrara, in data 13 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Ferrara:
- l'accordo collettivo 5 agosto 1948, relativo ai lavoratori addetti alla lavorazione della canapa a lotti;
- l'accordo collettivo 22 giugno 1950, relativo ai compartecipanti agricoli;
- il contratto collettivo 11 luglio 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1953, relativo ai lavoratori agricoli;
- l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per i lavoratori agricoli;
- il contratto collettivo 22 aprile 1955, relativo ai salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole;
- l'accordo collettivo 22 settembre 1955, relativo ai lavoratori agricoli;
- l'accordo collettivo 31 luglio 1957, relativo ai salariati adatti al bestiame nelle aziende agricole;
- l'accordo collettivo 29 giugno 1958, relativo ai lavoratori agricoli;
- l'accordo collettivo 13 maggio 1959, relativo ai lavoratori agricoli;
- il contratto collettivo 8 settembre 1954, relativo alle maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole;
- il contratto collettivo 28 settembre 1959, relativo alle maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, dipendenti dalle imprese agricole, ed i compartecipanti, considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 40. - VILLA