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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1169

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatura per signora nella città di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da azienda artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visti per la città di Milano:
- il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1948, per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attività di acconciatura per signora, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani - Categoria Acconciatori per Signora - e il Sindacato Provinciale Parrucchieri;
- l'accordo collettivo 17 dicembre 1951, sul trattamento economico per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attività di acconciatura per signora, stipulato tra la Categoria Acconciatori per Signora della Unione Provinciale Artigiani e la Camera del Lavoro - Sindacato Parrucchieri, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori - Sindacato Parrucchieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Milano, in data 24 gennaio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la città di Milano:
- il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1948, relativo agli addetti alle aziende artigiane esercenti la attività di acconciatura per signora;
- l'accordo collettivo 17 dicembre 1951, relativo ai trattamento economico per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attività di acconciatura per signora;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatura per signora nella città di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 47. - VILLA