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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1166

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958 per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto, stipulato tra l'Associazione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa al Trotto, l'Associazione Nazionale Allevatori e Guidatori e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 182 in data 14 luglio 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958, relativo ai dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa al trotto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 44. - VILLA