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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1144

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954, e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;
Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1900, per i mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori - Sezione Provinciale della Mezzadria - e la Federazione Provinciale italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Mezzadri e Fittavoli, la Federazione Provinciale dell'Alleanza Nazionale Contadina;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Belluno, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 33. - VILLA