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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1140

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi;
Visti per la provincia di Sassari:
- il contratto collettivo 14 maggio 1952, e relative tabelle, per i braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, il Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori, il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Liberbraccianti, la Federbraccianti;
- il contratto collettivo 1 febbraio 1954, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra le medesime Associazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui al predetto contratto collettivo 14 maggio 1952 e la Liberbraccianti e Salariati - C.I.S.L. - la Federbraccianti - C.G.I.L.; ai quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 29 settembre 1949, per i lavoratori addetti alla custodia delle greggi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e i Liberi Sindacati;
Vista la pubblicazione nell'apposito, Bollettino, n. 2 e n. 4 della provincia di Sassari, rispettivamente in data 15 aprile 1960 e 3 maggio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Sassari, il contratto collettivo 14 maggio 1952, relativo ai braccianti avventizi, il contratto collettivo i febbraio 1954, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura, il contratto collettivo 29 settembre 1949, relativo ai lavoratori addetti alla custodia delle greggi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 43. - VILLA