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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1138

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della Regione della Valle d'Aosta e delle province di Cuneo e Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la Regione della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1950, stipulato tra la Associazione Regionale dei Commercianti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L., la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L., l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Alberghi, Mensa e Servizi - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, Federazione Provinciale Commercio - C.I.S.L.-, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -; e in pari data, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Settore Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, n. 27 della provincia di Cuneo, in data 7 aprile 1961, n. 45 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne la accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti d lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:
- per la Regione della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1961;
- per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1960;
- per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nei contratti di cui al primo comma, della Regione della Valle d'Aosta e delle province di Cuneo e Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI - FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 20. - VILLA