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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1136

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Imperia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i personale dipendente dalle imprese commerciali;
Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959 e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale del Commercio - C.G.I.L. -, la Federcommercio Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Imperia, in data 8 ottobre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la presidenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959, relativo ai dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto, di cui al primo comma, della provincia di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 24. - VILLA