stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1125

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Cremona:
- l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, per i salariati agricoli;
- l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulati tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti, l'U.I.L. - Terra Provinciale;
Visti, per la provincia di Novara:
- il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i braccianti agricoli avventizi;
- il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi;
- l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - Camera Confederale del Lavoro -, la Federazione Provinciale - F.I.S.B.A. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Rieti:
- il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, per i salariati agricoli fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Provincia le Salariati Braccianti e Maestranze Agricoli e Forestali - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori della Terra;
- il contratto collettivo 10 luglio 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli, l'Unione Sindacale - U.I.L.;
- il contratto collettivo 10 luglio 1957, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.I.S.L. -, la Federmezzadri Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 7 marzo 1960, e relative tabelle, per i salariati agricoli fissi ed i braccianti agri coli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti e Salariati - Unione Provinciale C.I.S.L. -, la Federazione Braccianti e Salariati - Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - l'U.I.L. - Terra Provinciale;
Visti, per la provincia di Siena:
- l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per i salariati fissi addetti al bestiame, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale;
- l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 21 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 22 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Terra;
- l'accordo collettivo 28 luglio 1950, per gli addetti alla campagna, di fienagione e mietitura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. Terra -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per gli addetti alla campagna di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 n. 26 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, n. 3 e n. 4 della provincia di Rieti, in data 28 luglio 1961, e n. 6 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 5 febbraio 1960, relativo ai salariati agricoli; l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, relativo ai braccianti agricoli avventizi; il contratto collettivo integrativo 9 dicembre 1959 e l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, relativi ai salariati fissi;
- per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, relativo ai salariati agricoli fissi; il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura; l'accordo collettivo 7 marzo 1960, relativo ai salariati agricoli fissi ed ai braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi addetti al bestiame; gli accordi collettivi 20 ottobre 1959, 21 luglio 1960 e 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli;
- l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di fienagione e mietitura; l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di trebbiatura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 69. - VILLA