stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1120

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947 sulla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti servizi ausiliari del traffico, stipulato tra il Sindacato Industriali Ausiliari del Traffico e il Sindacato Dipendenti Ausiliari del Traffico - C.G.I.L. - al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - ed, in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di La Spezia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di La Spezia l'accordo collettivo 9 luglio 1947, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende industriale esercenti servizi ausiliari del traffico, sono regolati di norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 67. - VILLA