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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1109

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Ferrara.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Commercio - C.G.I.L. -, cui ha aderito in data 1 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali è stato stipulato, per la provincia d Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 febbraio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti i disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili, i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 31. - VILLA