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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1108

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio e Affini, il Sindacato Provinciale lavoratori Dipendenti da Aziende Commerciali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 6, della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 32. - VILLA