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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1061

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori operai dipendenti da imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari;
Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, per i lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, stipulato tra l'Unione Provinciale Aziende di Pulimento e la Federazione italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego - C.G.I.L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori operai dipendenti dalle imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 57. - VILLA