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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1047

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;
Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Unitario Lavoranti Panettieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del Contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1957, relativo agli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette clausole sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 54. - VILLA