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REGIO DECRETO 20 novembre 1862, n. 1036

Sulla Contabilità del materiale della marina. (062U1036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E'  approvato  il   seguente   regolamento   provvisorio   per   la
contabilita' del materiale della Marina. 
 
                               Art. 1. 
 
  La contabilita' del materiale tutto appartenente alla Marina  dello
Stato per ogni dipartimento e' divisa nel modo sottoindicato: 
 
    a) Contabilita' delle materie prime e lavorate, e  degli  oggetti
lavorati che formano la provvisione dei magazzini; 
 
    b) Contabilita' di tutti gli oggetti che per qualita'  propria  o
per  la  particolarita'  del  servizio  in  cui  sono  impiegati  non
appartengono alla provvisione dei magazzini, cioe': 
 
  Materiali  impiegati  a  bordo  dei   bastimenti   armati,   e   in
disponibilita' e disarmati; 
 
  Galleggianti, apparati, macchine, utensili,  attrezzi  e  strumenti
pel servizio generale degli stabilimenti marittimi; 
 
  Mobilia  impiegata  nei  palazzi,  negli  Uffici  e   negli   altri
Stabilimenti marittimi; 
 
  Materiali impiegati nelle  fortezze  e  nelle  batterie  dipendenti
dalla Marina; 
 
  Oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari.