stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 951

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri degli altri lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle province di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Case e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, e relative tabelle, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -,-la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Proprietari di fabbricati e l'Unione Provinciale dei Sindacati Liberi - Sindacato Commercio la Camera del Lavoro - Sindacato Commercio -;
Visti, per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale del Lavoro al quale, in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 30 settembre 1959, e relative tabelle, per i portieri, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale - U.I.L.; al quale in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.- la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 20 della provincia di La Spezia, in data 6 agosto 1960, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961 n. 30 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960 n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, relativo ai portieri;
- per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani;
- per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, relativo ai portieri;
- per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relative ai portieri;
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, relativo ai portieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle attività considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962

Atti del governo, registro n. 153, foglio n. 10. - VILLA