stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 843

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lo sgombero e la spalatura della neve della provincia di Cremona.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1327, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativo agli addetti allo sgombero e alla spalatura della neve, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini, l'Ufficio Tecnico del Comune di Cremona e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno - Edili ed Affini - Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959, relativo agli addetti allo sgombero e alla spalatura della neve, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lo sgombero e la spalatura della neve della provincia di Cremona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1952

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il guardasigilli: BOSCO

Registrato alla corte dei conti, addì 13 giugno 1962

Atti del governo, registro n. 150, foglio n. 87. - VILLA