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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 793

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con estero nella Liguria.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-8-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 concernente modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;
Visti, per la Liguria:
- l'accordo collettivo regionale 10 luglio 1953, per i dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero ad il Sindacato Ligure Dirigenti di Aziende Commerciali;
- l'accordo collettivo regionale 30 luglio 1960, per le retribuzioni dei dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, stipulato tra la Associazione Ligure Commercio Estero e l'Associazione Ligure Dirigenti delle Attività Commerciali Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha ascoltato l'anteticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la Liguria, gli accordi collettivi 10 luglio 1953 e 30 luglio 1960, relativi ai dirigenti dipendenti dalle case di commercio con l'estero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria.

Il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 83 - VILLA