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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 781

Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati e gli intermedi dipendenti dalle imprese calzaturiere.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, relativo agli impiegati delle industrie calzaturiere, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento C.I.S.N.A.L.;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1948, relativo agli impiegati delle industrie calzaturiere, allegato al predetto contratto collettivo 24 luglio 1956;
Visto l'accordo collettivo 23 gennaio 1960, e relative tabelle, concernente gli aumenti degli stipendi minimi contrattuali per gli impiegati delle industrie calzaturiere, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto collettivo 21 luglio 1956 che precede; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.N.A.L. -;
Visto l'accordo collettivo 23 gennaio 1960, e relativa tabella, concernente gli aumenti delle retribuzioni minime contrattuali per gli intermedi delle aziende calzaturiere, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 luglio 1956;
Visto l'accordo collettivo 24 luglio 1956, concernente gli aumenti dei minimi retributivi per gli intermedi delle aziende calzaturiere, allegato al predetto accordo collettivo 23 gennaio 1960;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 207 in data 9 ottobre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 24 luglio 1956, relativo agli impiegati delle industrie calzaturiere, l'accordo collettivo 23 gennaio 1960, concernente gli aumenti degli stipendi minimi contrattuali per gli impiegati delle industrie calzaturiere l'accordo collettivo 23 gennaio 1960, concernente gli aumenti delle retribuzioni minime contrattuali per gli intermedi delle aziende calzaturiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal contratto collettivo 24 luglio 1956 e dell'accordo collettivo 23 gennaio 1960 ed agli stessi allegate, del contratto e dell'accordo indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli intermedi dipendenti dalle imprese calzaturiere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 78. - VILLA