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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 776

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Livorno.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Livorno, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 85. - VILLA