stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 774

Norme sul trattamento economico e normative degli operai dipendenti dalle imprese conciarie della zona di Biella.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria;
Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende conciarie, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro di Biella - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale di Biella - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Vercelli, in data 21 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese conciarie della zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 44. - VILLA