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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 769

Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie e dalle imprese fabbricanti maglieria della provincia di Firenze.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti per la provincia di Firenze:
- gli accordi collettivi 14 maggio 1956 e 3 settembre 1956, sulle indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie;
- l'accordo collettivo 16 luglio 1956, sull'indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglieria;
tutti stipulati tra l'Associazione Industriali ed in Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, relativamente alla indennità sostitutiva di mensa;
gli accordi collettivi 14 maggio 1956 e 3 settembre 1956, relativi alle imprese per le confezioni in serie;
l'accordo collettivo 16 luglio 1956, relativo alle imprese fabbricanti maglieria;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi suddetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 50. - VILLA