stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 755

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, e relative tabelle, per gli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 190 in data 11 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, relativo agli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 29. - VILLA