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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 753

Norme sul trattamento economico e normativo del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 199, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione italiana Sindacati Nazionali Assicuratori, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori, la Federazione Nazionale Assicuratori, il Sindacato Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato indipendente Lavoratori - Gruppo I.N.A.-, il Sindacato Nazionale Assicuratori - Gruppo I.N.A. -, il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati, il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici, il Sindacato Unitario Assicuratori - Gruppo I.N.A. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 176 in data 10 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1960, relativo al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 31. - VILLA