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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 740

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini;
Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 23 febbraio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende grafiche industriali, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione della Industria Poligrafica - e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Venezia, in data 12 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 23 febbraio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende grafiche industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 21. - VILLA