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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 729

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, stipulato tra la Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., - la Camera Sindacale Biellese - U.I.L., - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria del cappello, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data;
- la convenzione collettiva 24 novembre 1951, sull'incasellamento degli operai addetti alle industrie del cappello, stipulata tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Cappellai, i Liberi Sindacati Cappellai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Vercelli, in data 23 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli impiegati addetti all'industria del cappello, la convenzione collettiva 24 novembre 1951, relativa all'incasellamento degli operai sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto purché compatibili con quelle concernenti la discipline nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 66. - VILLA