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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 726

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 23 novembre 1959, per i lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 14 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 23 novembre 1959, relativo ai lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al primo comma, addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 57. - VILLA