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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 723

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso nella provincia di Cagliari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala, mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Cagliari:
- l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, per le donne e i ragazzi addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Liberbraccianti - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'Unionterra Provinciale - U.I.L. -;
- il contratto collettivo 12 ottobre 1955, per i lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L.- Provinciale;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accettato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cagliari:
- l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, relativo alle donne ed ai ragazzi addetti alla raccolta delle olive;
- il contratto collettivo 12 ottobre 1955, relativo ai lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli, considerati nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso della provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 64. - VILLA