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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 722

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 195, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo di lavoro 31 marzo 1952, e relativi allegati, per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Venezia, in data 22 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 31 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 71. - VILLA