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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 695

Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo e insegnante delle scuole legalmente riconosciute e delle scuole autorizzate, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite dagli enti ecclesiastici.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 giugno 1960, e relativi allegati, per il personale direttivo e insegnante delle scuole, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici, stipulato tra l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica e il Sindacato italiano Scuola non Statale, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 150 in data 4 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 9 giugno 1960, relativo al personale direttivo e insegnante delle scuole, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale direttivo e insegnante dipendente dalle scuole, legalmente riconosciute e delle scuole autorizzate, aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali, gestite da enti ecclesiastici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 34. - VILLA